Sez. L, Sentenza n. 3118 del 30/03/1994 (Rv. 485996 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Per giustificato motivo - Obiettivo | Carcerazione del prestatore di lavoro per motivo estraneo al rapporto - Impossibilità temporanea della prestazione - Configurabilità - Persistenza dell'interesse del datore di lavoro a ricevere le ulteriori prestazioni - Accertamento ex art. 3 legge n. 604 del 1966 - Criteri.
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Per giustificato motivo - Obiettivo
L'assenza dal lavoro dovuta a carcerazione del prestatore per motivo estraneo al rapporto di lavoro non costituisce, di per sè, inadempimento di obblighi contrattuali, ma integra, in applicazione dei principi generali in materia di obbligazioni e contratti, (artt. 1256, 1258, 1463, 1464 cod. civ.) un fatto oggettivo determinante una sopravvenuta impossibilità temporanea e parziale della prestazione di lavoro, in relazione alla quale la persistenza, nel datore di lavoro, dell'interesse a ricevere le ulteriori prestazioni del dipendente detenuto deve essere valutata ai sensi dell'art. 3, seconda parte, legge 15 luglio 1966 n. 604, e cioè con riferimento all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro ed al regolare funzionamento di essa. Tale valutazione deve essere compiuta, ai fini dell'accertamento della tollerabilità, da parte del datore di lavoro, della mancata esecuzione della prestazione lavorativa, con riferimento alla prevedibile durata della ulteriore carcerazione preventiva al momento del licenziamento, in relazione alla imputazione contestata ed alla fase in cui si trova il relativo procedimento penale, e tenendo conto altresì delle dimensioni e dell'organizzazione dell'impresa, delle mansioni affidate al lavoratore detenuto e della possibilità di affidare temporaneamente dette mansioni ad altri dipendenti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1256, Cod. Civ. art. 1258, Cod. Civ. art. 1463, Cod. Civ. art. 1464, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)