Sez. L, Sentenza n. 11934 del 18/11/1995 (Rv. 494690 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - IN GENERE | Periodo di prova - Malattia del lavoratore - Efficacia sospensiva - Configurabilità - Carcerazione preventiva - Efficacia sospensiva - Esclusione - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - IN GENERE
La sospensione del rapporto di lavoro in caso di malattia, prevista dall'art. 2110 cod. civ., trova applicazione anche durante il periodo di prova - in particolare ai fini dei computi relativi al superamento o meno di detto periodo -, non sussistendo ragioni idonee a giustificare una contraria conclusione e, al contrario, dovendosi rilevare che durante il periodo di malattia il lavoratore non ha la possibilità di dimostrare le sue capacità né il datore di lavoro quella di accertarle. Invece il periodo di prova non è prorogabile in caso di carcerazione preventiva del lavoratore, dato che in riferimento a tale evento non trova applicazione la norma di cui all'art. 2110, le cui tassative previsioni sottraggono taluni eventi impeditivi della prestazione di lavoro alla disciplina generale in materia di contratti e di recesso del datore di lavoro. (Nella specie, in relazione all'assunzione in prova di un operaio da parte dell'Ente Ferrovie dello Stato, la sospensione per malattia - secondo la sentenza impugnata, confermata dalla S.C. - aveva fatto risultare anteriore alla scadenza della prova il recesso intimato dal datore di lavoro, mentre la non prorogabilità a causa della carcerazione preventiva della prevista durata massima del rapporto in prova aveva reso irrilevante che al lavoratore - che comunque non avrebbe potuto riprendere servizio in tempo - non fosse stato accordato il previsto periodo minimo di prestazione effettiva contrattualmente previsto).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)