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Sez. 5, Sentenza n. 21301 del 09/11/2004 (Rv. 577982 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - IN GENERE | Attività professionale prestata a favore di ente pubblico in assenza di regolare contratto - Somma percepita a titolo di indennizzo ex art. 2041 cod.civ. - Assoggettamento ad imposta, in regime di tassazione separata, ex art. 16, comma primo, lett. i), del dPR n. 917 del 1986 - Affermazione.
Stato
decisa il 2004-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/577982-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - IN GENERE

In tema di IRPEF, la somma percepita a titolo di indennizzo, a seguito di azione di arricchimento senza causa ex art. 2041 cod. civ., per l'attività professionale prestata in favore di ente pubblico in assenza di regolare contratto, costituisce reddito tassabile soggetto al regime della tassazione separata, ai sensi dell'art. 16, comma primo, lett. i), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 16 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2041

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)