Sez. 5, Sentenza n. 5840 del 24/03/2016 (Rv. 639133 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - SOPRAVVENIENZE ATTIVE | Arricchimento senza causa - Indennizzo ex art. 2041 c.c. idoneo a determinare l'eliminazione delle passività - Criteri d'imputazione.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - SOPRAVVENIENZE ATTIVE
In tema d'IRPEG, la somma riconosciuta a titolo d'indennizzo per ingiustificato arricchimento, qualificabile come sopravvenienza attiva ove determini il venir meno di qualsivoglia passività, va imputata per competenza all'esercizio in cui è stato emesso il provvedimento giudiziario, da cui scaturiscono la sua certezza e determinabilità.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 55 com. 1, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75 com. 1, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 88 com. 1 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109 com. 1, Decreto Legisl. 12/12/2003 num. 344
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)