Sez. 2 - , Ordinanza n. 16783 del 12/05/2020 Cc. (dep. 03/06/2020) Rv. 279228 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE | Ricorso per cassazione tardivo - Dichiarazione di inammissibilità - Procedura "de plano" – Applicabilità in materia cautelare - Fondamento.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE
L'inammissibilità dell'impugnazione per tardività del ricorso per cassazione può essere dichiarata, anche in materia cautelare, con procedura "de plano" ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (In motivazione la Corte, premesso che l'art. 610, comma 5-bis cit. richiama i casi previsti dall'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che a sua volta rinvia, quanto all'inammissibilità per mancato rispetto dei termini, all'art. 585 stesso codice, ha sottolineato che l'art. 99 disp. att. cod. proc. pen. prevede espressamente che la disposizione di cui al comma 5 dell'art. 585 cod. proc. pen. si applica anche ai termini per le impugnazioni previste dal libro IV del codice di rito, tra i quali rientra quello fissato dall'art. 311 cod. proc. pen.).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 610 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591 com. 1 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 99
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)