Sez. 2, Sentenza n. 24808 del 24/07/2020 Cc. (dep. 02/09/2020) Rv. 279553 - 01
IMPUGNAZIONI - FORMA - REQUISITI - MOTIVI - IN GENERE | Inammissibilità dell'appello - Procedura "de plano" - Condizioni - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - FORMA - REQUISITI - MOTIVI - IN GENERE
L'inammissibilità dell'appello, scaturente da un precedente rigetto di istanza di rimessione in termini per impugnare, va dichiarata con procedura "de plano", senza necessità di fissare l'udienza camerale e di avvisare i difensori, trovando applicazione l'art. 127, comma 9, cod. proc. pen., secondo il quale l'inammissibilità dell'atto introduttivo del procedimento è dichiarata dal giudice con ordinanza, anche senza formalità di procedura, salvo che sia diversamente stabilito.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)