Sez. 3, Sentenza n. 1829 del 10/06/1968 (Rv. 333756 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - IN GENERE - ESTREMI - TERMINE - PRIMA UDIENZA - NOZIONE - APPELLO INCIDENTALE DI UN APPELLATO CONTRO ALTRO COAPPELLATO - TERMINE - UDIENZA SUCCESSIVA ALLA PROPOSIZIONE DELL'AVVERSA IMPUGNAZIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - IN GENERE - ESTREMI - TERMINE - PRIMA UDIENZA - NOZIONE - APPELLO INCIDENTALE DI UN APPELLATO CONTRO ALTRO COAPPELLATO - TERMINE - UDIENZA SUCCESSIVA ALLA PROPOSIZIONE DELL'AVVERSA IMPUGNAZIONE.*
Proposta impugnazione da una delle parti in via principale, tutte le altre parti, ove vogliano a loro volta impugnare la sentenza, debbono proporre, a pena di decadenza, le loro impugnazioni nello stesso processo in via incidentale, ancorche l'impugnazione sia diretta contro una parte diversa da quella che ha proposto l'impugnazione principale. L'appello incidentale deve essere proposto nei modi e termini indicati nell'art. 343 cod.proc.civ., ossia nella prima comparsa o, in Mancanza di Costituzione in cancelleria, nella prima udienza, per tale intendendosi quella stabilita per la comparizione delle parti. Solo se l'interesse a proporre appello incidentale sorge dall'impugnazione proposta dall'altra parte che non sia l'appellante principale tale appello puo essere proposto nella prima udienza successiva alla proposizione dell'impugnazione stessa. (V.1198-67, 2586-62, 2362-61).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 343
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)