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Sez. 1, Sentenza n. 3035 del 12/08/1976 (Rv. 381806 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - TERMINE - PRIMA UDIENZA - NOZIONE - RINVIO DELL'ATTIVITA ISTRUTTORIA - PROPOSIZIONE DELL'APPELLO INCIDENTALE - NELL'UDIENZA DI RINVIO - PRECLUSIONE.*
Stato
decisa il 1976-08-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/381806-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - TERMINE - PRIMA UDIENZA - NOZIONE - RINVIO DELL'ATTIVITA ISTRUTTORIA - PROPOSIZIONE DELL'APPELLO INCIDENTALE - NELL'UDIENZA DI RINVIO - PRECLUSIONE.*

A norma dell'art 343 cod proc civ l'appello incidentale si propone con la prima comparsa o, in Mancanza di Costituzione in cancelleria, nella prima udienza, questa dovendosi intendere con riferimento non gia alla disciplina dell'art 183, ma a quella dell'udienza fissata per la comparizione delle parti in appello e prevista dall'art 350 dello stesso codice; la quale udienza ha inizio con la verifica, da parte dell'istruttore, della regolare Costituzione del rapporto processuale. Qualora l'istruttore siasi riservato di esaurire in una successiva udienza l'attivita prescritta dall'art 350 cod proc civ, da lui iniziata ma non compiuta interamente, astenendosi, altresi, dal dichiarare la contumacia dell'appellato, quest'ultimo, per il fatto di non aver proposto il proprio appello alla prima udienza, e decaduto dalla facolta di impugnare a sua volta la sentenza, senza che a cio possa offrire rimedio l'udienza successiva. (Conf 3618/72, mass n 361624; (V 3077/71, mass n 354401; (V 1916/70, mass n 347930; (V 3857/69, mass n 344192; (V 1829/68, mass n 333756; (V 1295/67, mass n 327843).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 343

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)