Sez. 6, Sentenza n. 9919 del 28/01/2014 Cc. (dep. 28/02/2014) Rv. 259252 - 01
ATTI PROCESSUALI - TRADUZIONE DEGLI ATTI - INTERPRETE - IN GENERE | Mandato di arresto europeo - Idoneità dell'interprete - Conoscenza della lingua madre della persona destinataria del provvedimento - Necessità - Esclusione - Conoscenza di lingua comunque comprensibile all'interessato - Sufficienza.
ATTI PROCESSUALI - TRADUZIONE DEGLI ATTI - INTERPRETE - IN GENERE
In tema di diritto all'interprete, nessuna violazione dell'art. 143 può ipotizzarsi qualora l'interprete nominato non conosca la lingua madre del destinatario di un mandato di arresto europeo, ma altra lingua che gli consenta di comunicare con quest'ultimo in maniera effettiva ed efficace.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143, Decreto Legisl. 04/03/2014 num. 32, Direttive del Consiglio CEE 20/10/2010 num. 64 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)