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Sez. 3, Sentenza n. 34444 del 09/07/2001 Cc. (dep. 22/09/2001) Rv. 220110 - 01

ATTI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - TRADUZIONE DEGLI ATTI - INTERPRETE - IN GENERE | Idoneità dell'interprete - Conoscenza della lingua madre della persona esaminata - Necessità - Esclusione - Effettiva comprensione - Sufficienza - Valutazione del giudice di merito - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2001-07-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/220110-01

ATTI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - TRADUZIONE DEGLI ATTI - INTERPRETE - IN GENERE

In tema di traduzione delle dichiarazioni di persona straniera, la previsione dell'art.143, comma 2 del cod.proc.pen. non è violata quando l'interprete nominato non conosce la lingua madre della persona esaminata, ma altra lingua che gli consenta di comunicare con essa in maniera effettiva ed efficace (Nell'affermare tale principio la Corte ha inoltre ritenuto che l'apprezzamento circa la comprensione linguistica in concreto rappresenti una valutazione rimessa al giudice di merito).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 143 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)