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Sez. 2, Sentenza n. 6756 del 16/06/1976 Ud. (dep. 26/05/1977) Rv. 136001 - 01

SENTENZA PENALE - RELAZIONE TRA LA SENTENZA E L'ACCUSA CONTESTATA - FATTO DIVERSO - IPOTESI VARIE - FATTO CONTESTATO - NOZIONE - CORRELAZIONE FRA ACCUSA E SENTENZA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO - ESTREMI - IMPUTATO DI FURTO, RITENUTO COLPEVOLE DI RICETTAZIONE - VIOLAZIONE DELL'ART 477 COD PROC PEN - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1976-06-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/136001-01

SENTENZA PENALE - RELAZIONE TRA LA SENTENZA E L'ACCUSA CONTESTATA - FATTO DIVERSO - IPOTESI VARIE - FATTO CONTESTATO - NOZIONE - CORRELAZIONE FRA ACCUSA E SENTENZA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO - ESTREMI - IMPUTATO DI FURTO, RITENUTO COLPEVOLE DI RICETTAZIONE - VIOLAZIONE DELL'ART 477 COD PROC PEN - INSUSSISTENZA.*

La violazione del principio di correlazione fra accusa e sentenza postula una sostanziale modificazione del fatto - come episodio della vita umana - originariamente addebitato nei confronti di quello ritenuto, in sentenza, per diversita del suo contenuto essenziale; il fatto ritenuto, invece, rimane identico, anche se di contenuto e intensita minori di quello contestato, senza che possa quindi dirsi violato il principio anzidetto, quando rimane inalterata quella parte dell'attivita, dell'Azione del soggetto, che assume carattere determinante ai fini sia dell'originaria incriminazione sia della qualificazione giuridica ritenuta dal giudice del dibattimento. Non puo pertanto dirsi violato il principio dell'art 477 cod proc pen qualora l'imputato di furto sia ritenuto colpevole di ricettazione, in quanto il contenuto essenziale di questa seconda imputazione - minore e meno intenso di quello della prima, specialmente per quel che riguarda l'illegittimita dell'acquisizione del possesso della cosa mobile altrui - deve ritenersi compreso nella piu ampia previsione dell'originaria imputazione di furto di guisa che lo imputato e stato posto in grado di sperimentare tutte le sue difese al riguardo. (Conf mass n 119635).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 CORTE COST., Cod. Pen. art. 648 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 477

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)