Sez. 2, Sentenza n. 345 del 05/02/1971 Ud. (dep. 31/12/1971) Rv. 119635 - 01
SENTENZA PENALE - RELAZIONE TRA LA SENTENZA E L'ACCUSA CONTESTATA - FATTO DIVERSO - IPOTESI VARIE - FATTO CONTESTATO - NOZIONE - CORRELAZIONE FRA ACCUSA E SENTENZA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO - ESTREMI - IMPUTATO DI FURTO, RITENUTO COLPEVOLE DI RICETTAZIONE - VIOLAZIONE DELL'ART 477 COD PROC PEN - INSUSSISTENZA.*
SENTENZA PENALE - RELAZIONE TRA LA SENTENZA E L'ACCUSA CONTESTATA - FATTO DIVERSO - IPOTESI VARIE - FATTO CONTESTATO - NOZIONE - CORRELAZIONE FRA ACCUSA E SENTENZA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO - ESTREMI - IMPUTATO DI FURTO, RITENUTO COLPEVOLE DI RICETTAZIONE - VIOLAZIONE DELL'ART 477 COD PROC PEN - INSUSSISTENZA.*
Per fatto contestato deve intendersi il complesso degli elementi portati a conoscenza dell'imputato e sui quali costui e stato posto in grado di difendersi; nell'osservanza dei limiti di questa garanzia, il giudice e libero di dare al fatto - senza che, percio, possa parlarsi di modificazione dello stesso - la qualificazione giuridica che ritiene piu aderente alla norma di diritto penale sostanziale. La violazione del principio di correlazione fra accusa e sentenza postula una sostanziale modificazione del fatto - come episodio della vita umana - originariamente addebitato nei confronti di quello ritenuto, in sentenza, per diversita del suo contenuto essenziale; il fatto ritenuto, invece, rimane identico, anche se di contenuto e intensita minori di quello contestato, senza che possa quindi dirsi violato il principio anzidetto, quando rimane inalterata quella parte dell'attivita, dell'Azione del soggetto, che assume carattere determinante ai fini sia dell'originaria incriminazione sia della qualificazione giuridica ritenuta dal giudice del dibattimento. Non puo pertanto dirsi violato il principio dell'art 477 cod proc pen qualora l'imputato di furto sia ritenuto colpevole di ricettazione, in quanto il contenuto essenziale di questa seconda imputazione - min0re e meno intenso di quello della prima, specialmente per quel che riguarda l'illegittimita dell'acquisizione del possesso della cosa mobile altrui - deve ritenersi compreso nella piu ampia previsione dell'originaria imputazione di furto di guisa che l'imputato e stato posto in grado di sperimentare tutte le sue difese al riguardo.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 477
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)