Sez. 2, Sentenza n. 3659 del 11/01/1985 Ud. (dep. 19/04/1985) Rv. 168780 - 01
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGI STRANIERE - CONVENZIONI INTERNAZIONALI - IMMESSE NELL'ORDINAMENTO INTERNO - PATTO INTERNAZIONALE SUI DIRITTI CIVILI E POLITICI DI NEW YORK DEL 1966 - EFFICACIA DIRETTA - ESCLUSIONE - ART. 14 N. 7 DEL PATTO - PRINCIPIO DEL NE BIS IN IDEM - RICHIAMO ALL'ART. 2 N. 2 DEL PATTO - NECESSITÀ - EFFETTI - NATURA PROGRAMMATICA DELLA NORMA DI CUI ALL'ART. 14 N. 7 - MODIFICA DEGLI ARTT. 11 E 6 COD. PEN. - ESCLUSIONE.*
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGI STRANIERE - CONVENZIONI INTERNAZIONALI - IMMESSE NELL'ORDINAMENTO INTERNO - PATTO INTERNAZIONALE SUI DIRITTI CIVILI E POLITICI DI NEW YORK DEL 1966 - EFFICACIA DIRETTA - ESCLUSIONE - ART. 14 N. 7 DEL PATTO - PRINCIPIO DEL NE BIS IN IDEM - RICHIAMO ALL'ART. 2 N. 2 DEL PATTO - NECESSITÀ - EFFETTI - NATURA PROGRAMMATICA DELLA NORMA DI CUI ALL'ART. 14 N. 7 - MODIFICA DEGLI ARTT. 11 E 6 COD. PEN. - ESCLUSIONE.*
Le convenzioni internazionali, come il patto sui diritti civili e politici di new York del 1966, reso esecutivo in Italia con legge 25 ottobre 1977 n. 881, sono fonti di obblighi e di responsabilità per gli stati contraenti, ma non possono acquistare efficacia nello ordinamento interno senza le necessarie norme di adattamento, di coordinamento e di attuazione, nonché di precise norme pattizie regolatrici della Competenza giurisdizionale dei diversi stati, specie in materia penale. Ne consegue che l'art. 14 n. 7 del patto internazionale sopra indicato, secondo il quale nessuno può essere sottoposto a nuovo giudizio o a nuova pena per un reato per il quale sia stato già assolto o condannato con sentenza definitiva in conformità al diritto e alla procedura penale di ciascun Paese, firmatario ed aderente al patto, va letto in relazione all'art. 2 n. 2 dello stesso documento internazionale che impegna gli stati a dare concretezza giuridica al principio del ne bis in idem sopra enunciato e, quindi, ha carattere programmatico e non costituisce modifica legislativa delle norme processuali in materia, quali si configurano quelle di cui agli artt. 11 e 6 cod. pen.. (V mass n 162912; (V mass n 154851).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 6, Cod. Pen. art. 11 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 90 CORTE COST., Tratt. Internaz. 16/12/1966 num. 14, Legge 25/10/1977 num. 881 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)