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Sez. 1, Sentenza n. 1885 del 07/11/1983 Ud. (dep. 02/03/1984) Rv. 162912 - 01

DIRITTO INTERNAZIONALE - TRATTATI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI - CONVENZIONE EUROPEA PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - NORME DI PRINCIPIO VINCOLANTI LE PARTI CONTRAENTI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1983-11-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/162912-01

DIRITTO INTERNAZIONALE - TRATTATI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI - CONVENZIONE EUROPEA PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - NORME DI PRINCIPIO VINCOLANTI LE PARTI CONTRAENTI - FATTISPECIE.*

La convenzione europea ed il patto internazionale sui diritti civili e politici vincola le parti contraenti e quindi gli stati, trattandosi di norme di principio costituenti il parametro attraverso il quale può verificarsi la legalità processuale. (nella specie si era addotta la violazione dell'art. 6 n. 3 lett. D) della convenzione europea e dell'art. 14 n. 3 lett. C) del patto internazionale, secondo cui "ogni accusato ha diritto ad ottenere la convocazione e l'interrogatorio dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni di carico". Si è precisato che, per la violazione di tale prescrizione, non è sancita alcuna nullità nelle stesse leggi di ratifica dei suddetti documenti, aggiungendosi che, in ogni caso, il diritto all'interrogatorio dei testi a discarico rimane subordinato alla Rilevanza e pertinenza della prova dedotta). (vedi mass n 155958, contrasto; (Conf mass n 158743).*

Riferimenti normativi: Legge 04/08/1955 num. 848 CORTE COST. PENDENTE, Legge 25/10/1977 num. 881 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)