Sez. 1 - , Sentenza n. 21747 del 27/10/2016 (Rv. 642633 - 01)
TERRITORI EX ITALIANI - IN GENERE | Indennizzo per beni perduti all'estero - Momento determinativo - Individuazione - Fondamento - Fattispecie.
TERRITORI EX ITALIANI - IN GENERE
In tema d'indennizzi a cittadini italiani per beni perduti all'estero in territori già soggetti alla sovranità italiana, ai sensi dell'art. 4 della l. n. 135 del 1985, modificativo dell'art. 5 della l. n. 16 del 1980, le valutazioni degli indennizzi dovuti per tali perdite vanno effettuate, in sede di riliquidazione, avuto riguardo ai prezzi di comune commercio - moltiplicati per un coefficiente di rivalutazione di 1, 90 - correnti sul mercato nel momento in cui furono adottati dall'autorità straniera i primi provvedimenti limitativi della proprietà e, solo in caso di loro mancanza o di non conoscenza, con riferimento al momento dell'effettivo spossessamento. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva determinato l'indennizzo relativo ad un'azienda italiana in Etiopia sulla base dei prezzi esistenti nel 1982, anno di avvenuta confisca e spossessamento dei beni, senza considerare che il primo provvedimento limitativo del governo etiope risaliva al 1975).
Riferimenti normativi: Legge 26/01/1980 num. 16 art. 5 CORTE COST., Legge 05/04/1985 num. 135 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)