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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 38471 del 06/12/2021 (Rv. 663221 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Irragionevole durata del processo – Grado di complessità del giudizio – Irrilevanza – Rilevanza del deposito tardivo della decisione – Insussistenza – Ragioni.
Stato
decisa il 2021-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/663221-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, l'unico elemento rilevante ai fini del riconoscimento del diritto all'indennizzo è il superamento del termine previsto dalla legge, essendo conseguentemente irrilevanti, ove detto termine sia stato rispettato, sia il grado di complessità del giudizio, sia l'avvenuto superamento dei termini previsti dall'ordinamento per il deposito dei provvedimenti giurisdizionali, il quale, pertanto, può sussistere indipendentemente dalla durata irragionevole del procedimento presupposto (così come, al contrario, il diritto all'equo indennizzo può configurarsi nonostante il tempestivo deposito del provvedimento giurisdizionale conclusivo del procedimento stesso).

Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)