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Sez. 6 - 1, Sentenza n. 15041 del 07/09/2012 (Rv. 624329 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Accertamento della violazione e determinazione dell'indennizzo - Obbligo del giudice di merito di tener conto dei criteri elaborati dalla Corte europea - Rilevantissimo scostamento - Portata giustificativa - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-09-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/624329-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

In tema di equa riparazione ai sensi dell'art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, la determinazione della durata ragionevole del giudizio presupposto, onde verificare la sussistenza della violazione del diritto azionato, costituisce oggetto di una valutazione che il giudice di merito deve compiere caso per caso, tenendo presenti gli elementi indicati dalla norma richiamata, anche alla luce dei criteri applicati dalla Corte europea e dalla S.C., dai quali è consentito discostarsi, purché in misura ragionevole e dando conto delle ragioni che lo giustifichino; non può, pertanto, ritenersi ragionevole un rilevantissimo scostamento dai parametri tendenziali di tre anni per il primo grado, due per il secondo ed uno per la cassazione, pur in considerazione della particolare complessità del processo (nella specie, con 145 imputati, per reati di particolare gravità, implicanti molteplici questioni preliminari e con numerosi testi escussi), elemento questo che, pur se rilevante, non può comunque condurre, senza violare i criteri interpretativi delle disposizioni della Convenzione elaborati in sede europea, a ritenere giustificato il superamento del termine di sette anni complessivi per la definizione del processo.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)