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Sez. 1, Sentenza n. 3113 del 02/10/1975 (Rv. 377220 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - COMPENSATIO LUCRI CUM DAMNO - APPLICABILITA - CONDIZIONI - AUMENTO DI VALORE DEL FONDO PER L'OPERA PUBBLICA - COMPUTABILITA NEL RISARCIMENTO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1975-10-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/377220-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - COMPENSATIO LUCRI CUM DAMNO - APPLICABILITA - CONDIZIONI - AUMENTO DI VALORE DEL FONDO PER L'OPERA PUBBLICA - COMPUTABILITA NEL RISARCIMENTO - ESCLUSIONE.*

In materia di liquidazione del danno per illegittima occupazione di suolo da parte della pubblica amministrazione, il principio della compensatio lucri cum damno e applicabile solo quando il danno e il vantaggio possano ricollegarsi al fatto illecito del terzo, in modo da costituire due aspetti contrapposti di un medesimo evento, di guisa che l'uno non si sarebbe potuto verificare indipendentemente dall'altro, con la conseguenza che non e possibile tener conto, nella Determinazione del quantum, dell'incremento patrimoniale che il danneggiato avrebbe eventualmente conseguito in virtu di un titolo di diversa natura, come l'aumento di valore del fondo residuo causato dalla realizzazione dell'opera pubblica. (Conf 2290/74, mass n 370678).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 40 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 41, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)