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Sez. 1, Sentenza n. 2290 del 29/07/1974 (Rv. 370678 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - LIQUIDAZIONE - AUMENTO DI VALORE DEL FONDO RESIDUO PER L'ESECUZIONE DELL'OPERA PUBBLICA - COMPENSATIO LUCRI CUM DAMNO - APPLICABILITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1974-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/370678-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - LIQUIDAZIONE - AUMENTO DI VALORE DEL FONDO RESIDUO PER L'ESECUZIONE DELL'OPERA PUBBLICA - COMPENSATIO LUCRI CUM DAMNO - APPLICABILITA - ESCLUSIONE.*

Divenuta illegittima l'occupazione di urgenza di un immobile per mancata emissione del decreto di espropriazione nel biennio, ed essendo impossibile la restituzione del bene a causa della sua definitiva destinazione alla costruzione dell'opera pubblica, al proprietario del fondo occupato non rimane altro diritto fuorche quello al risarcimento del danno secondo le regole generali proprie del risarcimento per fatto illecito (art 2043 e seguenti cod civ). pur non potendosi, in linea di principio e in via assoluta, ritenere inutilizzabile il criterio della compensatio lucri cum damno per la liquidazione dell'indennita dovuta in caso di occupazione illegittima (posto che tale criterio, anche se non esplicitamente enunciato dalla legge, trova tuttavia inserimento nel sistema di quelle regole generali proprie del risarcimento da fatto illecito), la ragione ostativa della concreta applicabilita del criterio suddetto al caso dell'occupazione illegittima va ravvisata nel difetto del presupposto indispensabile del principio medesimo, e cioe che danno e vantaggio siano ricollegabili al fatto illecito con un rapporto non solo diretto e immediato, ma anche specifico ed esclusivo, cosi da costituire due aspetti contrapposti del medesimo evento. Nella ipotesi di occupazione illegittima, mentre dalla protrazione della occupazione oltre il biennio (fatto illecito) deriva direttamente ed immediatamente la lesione del diritto di proprieta del danneggiato, il vantaggio (consistente nell'aumento di valore del fondo residuo) deriva invece dalla esecuzione dell'opera pubblica, ossia da un fatto diverso e successivo rispetto a quello produttivo del danno.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 40 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 41, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 79

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)