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Sez. 1, Sentenza n. 26901 del 10/11/2008 (Rv. 605669 - 01)

BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - TRASFERIMENTO | Legittimità - Condizioni - Contestuale cessione dell'azienda - Necessità - Sussistenza - Condizioni - Regime applicabile ai contratti conclusi prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n.480 del 1992 - Conseguenze.
Stato
decisa il 2008-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605669-01

BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - TRASFERIMENTO

In tema di cessione del marchio, il divieto di alienazione separatamente dall'azienda o da un suo ramo particolare, previsto dall'art. 15 del r.d. 21 giugno 1942, n. 929 (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. n.480 del 1992), riguarda i contratti conclusi prima del 31 dicembre 1992, cioè della data di entrata in vigore della predetta novella, come statuito dall'art.90 del d.lgs. citato.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 15, Decreto Legisl. 04/12/1992 num. 480 art. 90

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)