Sez. 1, Sentenza n. 5931 del 13/03/2014 (Rv. 630514 - 01)
BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - TRASFERIMENTO | Trasferimento d'azienda unitamente al relativo marchio - Implicita cessione anche della ditta o della denominazione sociale - Insussistenza - Fondamento.
BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - TRASFERIMENTO
Ai sensi dell'art. 15 del r.d. 21 giugno 1942, n. 929, nel testo applicabile "ratione temporis", anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. 4 dicembre 1992, n. 480, e dell'art. 2567 cod. civ. il marchio può essere trasferito solo in occasione del trasferimento dell'azienda o di un ramo particolare di questa e, in tal caso, non sono implicitamente trasferiti anche la ditta o la denominazione (salva l'ipotesi, prevista dall'art. 2573, secondo comma, cod. civ., della denominazione di fantasia o della ditta figurata), non essendovi alcuna disposizione di legge che lo preveda.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2567, Cod. Civ. art. 2573 com. 2, Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 15, Regio Decr. 04/12/1992 num. 480
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)