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Sez. 3, Sentenza n. 16950 del 11/11/2003 (Rv. 568069 - 01)

DEPOSITO (CONTRATTO DI) - OBBLIGHI DEL DEPOSITARIO - RESTITUZIONE DELLA COSA - PERDITA NON IMPUTABILE DELLA COSA - DENUNZIA | Mancata immediata denuncia al depositante - Obbligo di risarcire il danno determinato dal proprio comportamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/568069-01

DEPOSITO (CONTRATTO DI) - OBBLIGHI DEL DEPOSITARIO - RESTITUZIONE DELLA COSA - PERDITA NON IMPUTABILE DELLA COSA - DENUNZIA

A norma dell'art. 1780 cod. civ., il depositario di un bene che ne perde la detenzione per causa a lui non imputabile, è tenuto a darne immediato avviso al depositante, in quanto la norma, in questa ipotesi, sostituisce alla obbligazione di restituire la cosa quella di rendere immediatamente edotto il depositante del fatto per cui ha perso la detenzione, per porlo in condizioni di attivarsi per rientrare nella materiale disponibilità della cosa; in caso di mancata ottemperanza a tale obbligo, il depositario è tenuto a risarcire i danni che dal proprio inadempimento possono derivare (fattispecie in tema di sottoposizione a sequestro giudiziario del campeggio ove si trovava in deposito la roulotte).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1780, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1218

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)