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Sez. 2, Sentenza n. 8541 del 03/08/1991 (Rv. 473383 - 01)

Deposito - Obblighi del depositario - Restituzione della cosa - Perdita non imputabile della cosa - Denunzia | Mancata immediata denunzia al depositante - Obbligo di risarcimento del danno - Danno - Determinazione - Criteri.
Stato
decisa il 1991-08-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/473383-01

Deposito - Obblighi del depositario - Restituzione della cosa - Perdita non imputabile della cosa - Denunzia

L'art. 1780 primo comma cod. civ., ove stabilisce che il depositario, perduta la detenzione della cosa per fatto a lui imputabile, è tenuto al risarcimento del danno per il caso in cui non provveda a denunciare immediatamente al depositante il predetto fatto, va interpretato, in armonia con i principi generali in materia di nesso di causalità, nel senso che quel danno comprende esclusivamente i pregiudizi che siano conseguenza immediata e diretta dell'omessa o ritardata denuncia; pertanto, l'indicato danno può identificarsi con il valore della cosa depositata solo se il depositante dimostri che la perdita di essa sia dipesa dall'inosservanza dell'obbligo di denuncia.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1780, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)