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Sez. 3, Sentenza n. 1345 del 18/11/1999 Ud. (dep. 04/02/2000) Rv. 215679 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Oli esausti - Sono qualificabili come rifiuti - Stoccaggio provvisorio in luoghi diversi da quelli di produzione - Applicabilità dell'art. 51 D.L.G. 5.2.1997, n.22 - Sussistenza.
Stato
decisa il 1999-11-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215679-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

Attesa la qualificabilità, in ogni caso, degli oli esausti come "rifiuti", e considerato che il tuttora vigente D. L.vo 27 gennaio 1992, n.95, nel disciplinare, sotto taluni aspetti, l'attività di raccolta e di eliminazione degli oli suddetti, prevede, all'art. che, per quanto non disposto dal medesimo decreto, si 1, comma che, per quanto non disposto dal medesimo decreto, si applichino alla loro raccolta, immagazzinamento e trasporto le norme in vigore per i rifiuti, deve ritenersi che anche lo stoccaggio provvisorio degli oli esausti in luoghi diversi da quello di produzione sia sanzionabile, in assenza di valida autorizzazione, ai sensi dell'art. 51 del D. L.vo 5 febbraio 1997, n.22 (Fattispecie in cui l'imprenditore era stato condannato ex art. 25 dpr 915/82per aver effettuato senza autorizzazione lo stoccaggio provvisorio di oli esausti prodotti da terzi, comportamento che la Corte ha ritenuto sicuramente compreso nella previsione dell'art. 51 D.l.vo 22/97 cit.)

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 51 com. 1, DPR 10/09/1982 num. 915 art. 25 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)