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Sez. 3, Sentenza n. 34411 del 06/07/2005 Ud. (dep. 27/09/2005) Rv. 232391 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Olii esusti - Sono qualificabili come rifiuti - Stoccaggio provvisorio in luoghi diversi da quelli di produzione - Applicabilità dell'art. 51 D.Lgs. 5.2.1997 n. 22 - Sussistenza.
Stato
decisa il 2005-07-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/232391-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

Lo stoccaggio provvisorio degli olii esausti in luoghi diversi da quello di produzione è sanzionabile, in assenza di valida autorizzazione, ai sensi dell'art. 51 D.Lgs. 5 febbraio 1997, n.22, poichè é possibile qualificare gli olii esausti come "rifiuti" e considerato che il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n.95, nel disciplinare, sotto taluni aspetti, l'attività di raccolta e di eliminazione degli olii suddetti, prevede che, per quanto non disposto dal medesimo decreto, si applichino alla loro raccolta, immagazzinamento e trasporto le norme in vigore per i rifiuti.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 51 com. 1, DPR 10/09/1982 num. 915 art. 14 CORTE COST., DPR 10/09/1982 num. 915 art. 15 CORTE COST., DPR 10/09/1982 num. 915 art. 25 CORTE COST., Legge 09/11/1988 num. 475 art. 9 duodecies, Legge 29/12/1990 num. 428 art. 70 lett. D

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)