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Sez. 1, Sentenza n. 859 del 07/06/1948 (Rv. 882647 - 01)

CAMERA DI CONSIGLIO - COMPETENZA TERRITORIALE - VENDITA DEI BENI DEL MINORE. CAMERA DI CONSIGLIO - REVOCABILITÀ DEI PROVVEDIMENTI - DIRITTI ACQUISTATI DAI TERZI.
Stato
decisa il 1948-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/882647-01

CAMERA DI CONSIGLIO - COMPETENZA TERRITORIALE - VENDITA DEI BENI DEL MINORE. CAMERA DI CONSIGLIO - REVOCABILITÀ DEI PROVVEDIMENTI - DIRITTI ACQUISTATI DAI TERZI.

Quando, in tema di giurisdizione volontaria, manchi nella legge la designazione espressa di un foro territoriale, si applicano per analogia le norme regolatrici della Competenza territoriale dettate per casi che abbiano identità di elemento decisivo, nell'ambito della stessa giurisdizione volontaria. In base a questo criterio inderogabilmente competente per territorio ad autorizzare la vendita dei beni del minore è il giudice tutore del luogo di Esercizio della tutela. A norma dell'art. 742 cod.proc.civ.vig., rispetto al quale la teoria dell'apparenza del diritto, accolta in materia dalla giurisprudenza sotto l'impero del cod.proc.civ. 1865, si presenta come criterio di politica legislativa, la revoca, la modificazione e in genere la illegittimità e Invalidità (annullamento e nullità) dei provvedimenti di volontaria giurisdizione non incidono sui diritti acquistati dai terzi in base di negozi giuridici autorizzati o omologati dai provvedimenti stessi, se concorrono queste condizioni: 1') l'esistenza di un provvedimento di volontaria giurisdizione, quantunque illegittimo o viziato (annullabile o nullo); mentre nessun diritto potrebbe derivare al terzo da un provvedimento inesistente, cioè mancante di quel minimo di elementi necessari perché possa essere riconosciuto come provvedimento di volontaria giurisdizione; 2') che i diritti del terzo sorgono da negozio giuridico concluso prima della revoca, modificazione o dichiarazione di illegittimità del provvedimento di giurisdizione volontaria; 3') che il terzo sia in buona fede (la buona fede si presume), mentre non ha Rilevanza la serietà o ragionevolezza dell'affidamento (Mancanza di colpa).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 742

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)