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Sez. 1, Ordinanza n. 20164 del 12/10/2004 (Rv. 577664 - 01)

CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA DELL'INCAPACE LEGALE - CURATELA - CURATORE E CURATORE SPECIALE - AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE TUTELARE | Giudice tutelare territorialmente competente - Individuazione - Criteri.
Stato
decisa il 2004-10-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/577664-01

CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA DELL'INCAPACE LEGALE - CURATELA - CURATORE E CURATORE SPECIALE - AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE TUTELARE

La disposizione di cui all'art. 343, secondo comma, cod. civ. è, in conformità con il suo tenore letterale, riferita alla sola fattispecie della tutela, non risultando essa contemplata tra le norme (artt. 348, ult. comma, e 350 cod. civ.) applicabili anche alla curatela in base all'esplicito richiamo operato dagli artt. 393 e 424 cod. civ., nonché stante l'evidente diversità di posizione sostanziale intercorrente tra l'interdetto e l'inabilitato, atteso che, diversamente dal primo che è privo di capacità di agire e viene in tutto rappresentato (a meno che non trattisi di diritti personalissimi) dal tutore, l'inabilitato conserva la capacità di agire in relazione agli atti di ordinaria amministrazione, essendo l'assistenza del curatore richiesta solo per quelli di straordinaria amministrazione. Emerge pertanto, a tale stregua, la ragione per la quale l'art. 343, secondo comma, cod. civ. (applicabile anche agli incapaci maggiori di età in virtù dell'art. 424 cod. civ.) - da leggersi in combinato disposto con l'art. 45, terzo comma, cod. civ. (secondo cui l'interdetto ha il domicilio del tutore), - indica nel domicilio del tutore il luogo volto a radicare la competenza del giudice tutelare, mentre, in mancanza di analogo criterio di collegamento, non può ritenersene consentita l'estensione anche all'inabilitato, attesa la diversità di situazione sostanziale di quest'ultimo, in virtù della quale ogni istanza al G.T. deve essere anche da quest'ultimo proposta, il che spiega ulteriormente l'esigenza di vedergli facilitato l'accesso al giudice tutelare, territorialmente competente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 343, Cod. Civ. art. 350 CORTE COST., Cod. Civ. art. 384, Cod. Civ. art. 424, Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)