Sez. 3 - , Ordinanza n. 12614 del 10/05/2023 (Rv. 667587 - 01)
RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI - IN GENERE | Riscossione spese processuali penali - Decadenza ex art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI - IN GENERE
La riscossione delle spese processuali penali, non aventi natura tributaria, non è soggetta alla decadenza stabilita dall'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, che non ha portata generale e si applica soltanto ai crediti erariali per i quali sussiste l'esigenza di un termine finale entro cui il contribuente deve venire a conoscenza delle pretese del fisco, non già in ogni ipotesi di riscossione a mezzo ruolo, anche perché il rinvio operato dall'art. 223 d.P.R. n. 115 del 2002 alla succitata disposizione è recettizio e, cioè, limitato al testo vigente al momento dell'entrata in vigore della norma di richiamo, risultando perciò irrilevanti le modifiche successive (relative alla menzionata necessità informativa).
DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)