Sez. 3 - , Sentenza n. 28529 del 08/11/2018 (Rv. 651635 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - INGIUNZIONE - IN GENERE | Sanzioni amministrative non tributarie - Ordinanza ingiunzione - Decadenza ex art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973 - Esclusione - Prescrizione ex art. 28 della l. n. 689 del 1981 - Applicabilità - Ragioni - Fattispecie.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - INGIUNZIONE - IN GENERE
L'esecuzione forzata intrapresa sulla base di ordinanza ingiunzione per la riscossione di sanzioni amministrative, benché si svolga secondo le norme previste per l'esazione delle imposte dirette (in ragione del rinvio ad esse contenuto nell'art. 27, comma 1, della l. n. 689 del 1981), non è soggetta alla decadenza stabilita, dall'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, per l'iscrizione a ruolo dei crediti tributari ma soltanto alla prescrizione quinquennale dettata dall'art. 28 della citata l. n. 689 del 1981, posto che soltanto per la riscossione delle entrate erariali tributarie sussiste l'esigenza, che giustifica il regime di decadenza, della fissazione di un termine ultimo entro cui il contribuente deve venire a conoscenza delle pretese del fisco. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso l'operatività della decadenza in relazione alla notifica di una cartella esattoriale per la riscossione di una sanzione amministrativa comminata per la violazione di norme previdenziali).
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 27 com. 1 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)