Sez. 5, Sentenza n. 5853 del 24/03/2016 (Rv. 639428 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - ESENZIONI | "Plafond" - Operazioni di cui all'art. 8, lett. a) e b), del d.P.R. n. 633 del 1972 - Soggetti legittimati a fruirne - Esportatori abituali - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - ESENZIONI
In tema di IVA, il "plafond", alimentato dalle operazioni di cui all'art. 8, lett. a) e b), del d.P.R. n. 633 del 1972, può essere fruito, acquistando o importando beni o servizi senza pagamento dell'imposta, solo dagli esportatori abituali e non già dai loro fornitori, che non lo siano, in quanto sono i primi e non i secondi a maturare le ragioni del credito.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 8 com. 1 lett. A CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 8 com. 1 lett. B CORTE COST., Decreto Legge 29/12/1983 num. 746 art. 1, Legge 27/02/1984 num. 17
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)