Sez. 5, Sentenza n. 4556 del 06/03/2015 (Rv. 634676 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - AVVISO DI ACCERTAMENTO - TERMINI | Recupero dell'imposta per "plafond" carente o sforato - Termine per l'emissione dell'avviso di accertamento - Art. 57, primo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972 - Decorrenza - Dal momento di utilizzo del "plafond".
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - AVVISO DI ACCERTAMENTO - TERMINI
In tema d'IVA, il "plafond" di cui all'art. 8, primo comma, lett. c), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 rappresenta un semplice limite quantitativo monetario - pari all'ammontare complessivo dei corrispettivi delle esportazioni - utilizzabile nell'anno successivo per effettuare acquisti in sospensione d'imposta, sicché l'avviso di accertamento relativo al recupero a tassazione dell'imposta non versata, per la carenza o lo sforamento di detto limite, deve essere emesso entro il termine di cui all'art. 57, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, che decorre non dall'anno di imposta in cui il "plafond" si è formato, ma da quello in cui esso viene utilizzato per operare in regime di sospensione di imposta.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 8 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 57 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)