Sez. 1, Sentenza n. 352 del 29/01/1966 (Rv. 320688 - 01)
PROVA CIVILE - PRODUZIONE DEI DOCUMENTI - FORMALITA - EFFETTI DELLA LORO OMISSIONE OD INOSSERVANZA.*
PROVA CIVILE - PRODUZIONE DEI DOCUMENTI - FORMALITA - EFFETTI DELLA LORO OMISSIONE OD INOSSERVANZA.*
A norma degli artt.74 e 87 delle Disposizioni di attuazione del codice di rito, gli Atti e i documenti di causa inseriti nel fascicolo di parte debbono essere elencati in un apposito indice, controllati e firmati dal cancelliere, quelli prodotti nel corso del giudizio vanno anche essi depositati in cancelleria, con la comunicazione del loro elenco alle altre parti, o esibiti in udienza, nel qual caso ne e fatta menzione nel relativo verbale. L'inosservanza di questi adempimenti preclude alla parte la possibilita di utilizzare i propri documenti come fonte di prova. *
Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 87, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 87, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 74, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 74
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)