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Sez. 2, Sentenza n. 2907 del 22/07/1976 (Rv. 381673 - 01)

PROVA CIVILE - PRODUZIONE DEI DOCUMENTI - MODALITA - MENZIONE NEL PROCESSO VERBALE DI UDIENZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1976-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/381673-01

PROVA CIVILE - PRODUZIONE DEI DOCUMENTI - MODALITA - MENZIONE NEL PROCESSO VERBALE DI UDIENZA - ESCLUSIONE.*

I documenti prodotti dalla parte all'atto della Costituzione in giudizio ed elencati nell'apposito indice del fascicolo di parte, sottoscritto dal cancelliere, non devono essere anche menzionati nel processo verbale di udienza, per poter essere utilizzati come fonti di prova. (V 352/66, mass n 320688).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 74, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 74, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 87, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 87

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)