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Sez. L, Sentenza n. 4655 del 16/04/1992 (Rv. 476836 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - Mansioni - Trasferimenti | Liceità - Condizioni - Situazioni soggettive connesse al comportamento del dipendente - Rilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 1992-04-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476836-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - Mansioni - Trasferimenti

Le comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive che ai sensi dell'art. 2103 cod. civ. consentono l'esercizio del potere dell' imprenditore di disporre il trasferimento del dipendente ad altra unità produttiva possono essere ravvisate anche in relazioni a situazioni soggettive connesse al comportamento del dipendente (nella specie, per il clima di tensione creatosi nell'agenzia di un istituto bancario e dovuto ad atteggiamenti aggressivi ed intolleranti del preposto) in quanto tale condotta abbia prodotto conseguenze valutabili alla stregua di un criterio oggettivo e rilevanti come elementi di disorganizzazione e disfunzione dell'unità produttiva.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)