Sez. L, Sentenza n. 4717 del 12/04/2000 (Rv. 535627 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE | Accertamento della natura subordinata di un rapporto di lavoro - Domanda di pagamento dei vari istituti contrattuali - Sentenza di merito di rigetto basata sul valore omnicomprensivo della retribuzione oraria pattuita - Ricorso per cassazione per violazione delle norme di ermeneutica contrattuale e difetto di motivazione - Trascrizione del solo inciso contrattuale relativo alla misura della retribuzione oraria - Concludenza - Esclusione - Inammissibilità del motivo per violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE
In relazione a una sentenza di merito che, nel quadro di una controversia promossa per il riconoscimento del carattere subordinato di un rapporto di lavoro, abbia rigettato le domande del lavoratore dirette al pagamento di spettanze ulteriori rispetto ai compensi orari, a titolo di tredicesima mensilità, festività, ferie, ecc., sul presupposto della omnicomprensività della retribuzione oraria pattuita, è inammissibile, per violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, il motivo di ricorso volto a contestare (per violazione delle norme di ermeneutica contrattuale e vizio di motivazione) l'interpretazione nel senso detto degli accordi contrattuali, che riporti il solo inciso di questi ultimi relativi alla misura delle retribuzione oraria, in quanto è così preclusa la possibilità di verificare se la retribuzione oraria sia stata intesa in senso tecnico, quale esclusivo compenso per ciascuna ora di lavoro prestato (fatti salvi, anche per implicito, altri eventuali diritti), o se, nel quadro di un (seppur invalido) contratto di prestazione d'opera continuativa e coordinata, la stessa retribuzione oraria avesse il carattere di compenso in senso più ampio, come tale comprensivo di ogni spettanza.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)