diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 13969 del 12/02/2004 Cc. (dep. 23/03/2004) Rv. 228617 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Riesame - Diritto del P.M. a ricorrere contro i provvedimenti del Tribunale - Semplice sottoscrizione del P.M. presso il tribunale del ricorso proposto dal P.M. che aveva richiesto la misura - Sufficienza per la sua ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-02-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228617-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE

In materia di misure cautelari reali, poiché legittimato a ricorrere contro i provvedimenti del tribunale del riesame, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., è il solo pubblico ministero presso questo tribunale e non anche quello che aveva richiesto l'applicazione della misura, non è sufficiente per la ammissibilità del ricorso proposto da quest'ultimo la firma per adesione del procuratore competente, atteso che si tratta di una inammissibilità originaria del gravame che lo rende inidoneo a produrre l'impulso necessario per originare il giudizio di impugnazione, e che anche volendo ritenere integrato in tal modo un ricorso per "relationem" lo stesso risulta privo dei requisiti di forma e di sostanza previsti per tale impugnazione, tra cui quello della specificità.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 325 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 325 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 324 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)