Sez. 3, Sentenza n. 3519 del 10/11/1999 Cc. (dep. 06/12/1999) Rv. 215051 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Udienza - Partecipazione del P.M. che ha richiesto la misura - Esclusione - Ragione.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE
In tema di misure cautelari reali non è stato modificato, diversamente da quanto previsto dall'art. 3 della legge 23 dicembre 1996 n. 652 per le misure cautelari personali, il principio generale per cui la partecipazione all'udienza e la possibilità di impugnare, con ricorso per cassazione, i provvedimenti emessi dal tribunale in sede di riesame o d'appello competono solo al procuratore presso l'organo decidente.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1996 num. 652, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 324 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 325 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 325 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)