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Sez. 1, Sentenza n. 293 del 11/01/2002 (Rv. 551488 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO | Morte o perdita di capacità della parte costituita prima della discussione - Omessa dichiarazione dell'evento da parte del procuratore costituito - Conseguenze - Ultrattività della procura - Notifica dell'impugnazione - Presso il procuratore costituito o alle parti personalmente - Validità - Agli eredi personalmente presso il procuratore del defunto - Nullità.
Stato
decisa il 2002-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/551488-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO

Qualora il procuratore costituito abbia omesso di dichiarare in udienza o di notificare alle altre parti, fino all'udienza di discussione, l'avvenuta morte o perdita di capacità della parte da lui rappresentata, la posizione giuridica di quest'ultima resta stabilizzata, rispetto alle altre parti ed al giudice, quale persona ancora esistente e capace, con correlativa ultrattività del mandato "ad litem"; in tale ipotesi, l'impugnazione può essere notificata o al procuratore del deceduto o agli eredi personalmente ai sensi degli artt. 137 ss. cod. proc. civ.; pertanto, è nulla la notificazione effettuata agli eredi personalmente e individualmente, ma presso il procuratore costituito della parte deceduta, in quanto privo del potere di rappresentanza degli eredi stessi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)