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Sez. 3, Sentenza n. 1441 del 17/02/1997 (Rv. 502477 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO | Morte o perdita di capacità di una parte costituita, sopravvenute prima della discussione - Disciplina ex art. 300 cod. proc. civ. - Applicabilità - Omessa dichiarazione dell'evento da parte del procuratore costituito - Conseguenze - Stabilizzazione della posizione giuridica della parte quale ancora esistente e capace - Conseguenze in tema di notifica del successivo ricorso per Cassazione - Presso il procuratore costituito - Validità.
Stato
decisa il 1997-02-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/502477-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO

La morte o perdita di capacità di una parte costituita, che sopravvengano nel corso del giudizio di appello, prima della chiusura della discussione, trovano specifica e compiuta regolamentazione nelle disposizioni dell'art. 300 cod. proc. civ., senza alcuna possibilità di integrazione o di interferenza sulla relativa disciplina dei principi e delle norme che regolano gli effetti degli eventi medesimi se intervenuti in ulteriori e diversi momenti del rapporto processuale. Pertanto, se il procuratore costituito, unico legittimato ai sensi del citato art. 300 cod. proc. civ., ometta di dichiarare in udienza o di notificare alle altre parti, fino all'udienza di discussione, l'avvenuta morte o perdita di capacità della parte da lui rappresentata, la posizione giuridica di quest'ultima resta stabilizzata, rispetto alle altre parti ed al giudice, quale persona ancora esistente e capace, con correlativa ultrattività del mandato " ad litem ", pure nelle successive fasi di quiescenza e riattivazione del rapporto processuale mediante proposizione di impugnazione, con la conseguenza che il ricorso per Cassazione è validamente notificato presso il procuratore stesso, a norma dell'art. 330, primo comma, cod. proc. civ. anche se la parte notificante abbia avuto o sia stata portata in altro momento a conoscenza dell'evento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)