Sez. 3, Sentenza n. 920 del 24/03/1972 (Rv. 357181 - 01)
ALBERGHI - AFFITTACAMERE - LOCAZIONE DI IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ALBERGO, PENSIONE E LOCANDA - CANONE - NATURA DELL'ESERCIZIO DI AFFITTACAMERE - IMMOBILE ADIBITO ALL'IMPRESA - CARATTERE DELLA RELATIVA LOCAZIONE - AUMENTO DEL CANONE - NORMATIVA DELLA LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI URBANI - INAPPLICABILITA.*
ALBERGHI - AFFITTACAMERE - LOCAZIONE DI IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ALBERGO, PENSIONE E LOCANDA - CANONE - NATURA DELL'ESERCIZIO DI AFFITTACAMERE - IMMOBILE ADIBITO ALL'IMPRESA - CARATTERE DELLA RELATIVA LOCAZIONE - AUMENTO DEL CANONE - NORMATIVA DELLA LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI URBANI - INAPPLICABILITA.*
L'Esercizio di affittacamere costituisce Esercizio professionale di un'attivita economica organizzata professionalmente al fine dello scambio di beni e di servizi. Pertanto l'affittacamere e un vero e proprio imprenditore, il quale, con la locazione di camere e con la prestazione di servizi accessori, ed eventualmente della pensione, esercita una industria che differisce da quella alberghiera propriamente detta soltanto per le sue modeste proporzioni, ma non per la sua natura ed essenza. In entrambi i casi, l'immobile nel quale viene esercitata l'attivita di affittacamere, se tenuto in locazione, non e preso in considerazione per se stesso, come oggetto di godimento a titolo locatizio, ma come uno dei beni costituenti l'azienda di natura alberghiera per la realizzazione del fine di lucro propostosi dall'esercente. A tali immobili, in conseguenza, per quanto riguarda la Determinazione dell'aumento del canone, non sono applicabili le norme relative alle locazioni e sublocazioni di immobili urbani, ma quelle relative agli immobili destinati ad uso di albergo, pensione o locanda. (Conf 2726'61).*
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1414
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)