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Sez. 3, Sentenza n. 1550 del 10/03/1982 (Rv. 419370 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - USO DELLA COSA LOCATA - ESERCIZIO DI UN'ATTIVITÀ DI AFFITTACAMERE IN UN APPARTAMENTO LOCATO AD ESCLUSIVO USO DI ABITAZIONE - MUTAMENTO DI DESTINAZIONE - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1982-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419370-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - USO DELLA COSA LOCATA - ESERCIZIO DI UN'ATTIVITÀ DI AFFITTACAMERE IN UN APPARTAMENTO LOCATO AD ESCLUSIVO USO DI ABITAZIONE - MUTAMENTO DI DESTINAZIONE - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE.*

L'Esercizio di affittacamere costituisce Esercizio professionale di un'attività economica organizzata al fine dello scambio di beni e di servizi. Pertanto l'affittacamere e un vero e proprio imprenditore il quale, con la locazione di camere e con la prestazione di servizi accessori, ed eventualmente della pensione, esercita un'industria che differisce da quella alberghiera propriamente detta per le sue modeste dimensioni, ma non per la sua natura. Con la conseguenza che l'Esercizio di siffatta attività in un appartamento locato per esclusivo uso di abitazione non integra un'ipotesi di sublocazione, bensì di mutamento di destinazione della cosa locata e configura un inadempimento del conduttore che legittima la risoluzione del contratto di locazione. (Conf 920/72, mass n 357181; (Conf 2726/61, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Legge 16/06/1939 num. 1111 art. 1, Legge 27/12/1956 num. 1414

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)