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Sez. 1, Sentenza n. 554 del 16/01/2003 (Rv. 559777 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE | Nota delle spese - Mancanza - Conseguenze - Liquidazione al minimo della tariffa - Obbligo - Prescrizione - Sussistenza - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-01-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/559777-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE

La mancanza di una specifica nota delle spese non comporta per il giudice l'obbligo di liquidarle al minimo della tariffa, non essendo una siffatta prescrizione posta da alcuna norma, sicché non sussiste, in proposito, alcun vizio denunciabile in sede di legittimità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 75, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 75

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)