diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 12856 del 28/12/1998 (Rv. 521931 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - NOTA DELLE SPESE | Riduzione dell'ammontare complessivo dei diritti e degli onorari indicati nella nota - Assenza di motivazione sul punto - Liquidazione delle spese compiuta direttamente dalla Corte di cassazione - Ammissibilità ex art.384 cod. proc. pen.(nuovo testo).
Stato
decisa il 1998-12-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/521931-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - NOTA DELLE SPESE

In base al nuovo testo dell'art. 384 cod. proc. civ. la Corte di cassazione, nell'accogliere il ricorso avverso la decisione che non contenga alcuna motivazione in merito alla operata riduzione dell'ammontare complessivo dei diritti e degli onorari indicati nella nota spese regolarmente prodotta dalla parte, può provvedere direttamente alla determinazione del dovuto, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Legge 13/06/1942 num. 794 art. 24, DM Grazia e Giustizia 05/10/1994

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)