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Sez. 1, Sentenza n. 25982 del 02/03/2023 Cc. (dep. 15/06/2023) Rv. 284834 - 01

PENA - PENE DETENTIVE | Condanna all'ergastolo e a pena temporanea sostituita dall'isolamento diurno già eseguito - Proscioglimento, in sede di revisione, dal reato punito con la pena perpetua - Scioglimento del cumulo giuridico - Necessità - Applicabilità in via analogica dell'art. 184 cod. pen.
Stato
decisa il 2023-03-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/284834-01

PENA - PENE DETENTIVE

La revoca, in sede di revisione, della condanna all'ergastolo, unificato a pena detentiva temporanea sostituita, ex art. 72, comma secondo, cod. pen., con l'isolamento diurno che risulti già eseguito, comporta lo scioglimento del cumulo e, in applicazione analogica dell'art. 184, comma primo, cod. pen., la riduzione della metà della pena detentiva determinata per i reati concorrenti diversi da quello punito con la pena perpetua.

Cod. Pen. art. 72 CORTE COST., Cod. Pen. art. 184, Cod. Pen. art. 73 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)