diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 18119 del 02/03/2010 Cc. (dep. 13/05/2010) Rv. 247068 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Benefici penitenziari - Condannato all'ergastolo e a pena temporanea inflitta per reato ostativo tradottasi in isolamento diurno già eseguito - Verifica dell'espiazione già avvenuta della pena temporanea - Criteri - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-03-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/247068-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

In tema di benefici penitenziari, richiesti da condannato in espiazione dell'ergastolo e di pena detentiva temporanea inflitta per reato ostativo, allorché si debba procedere allo scioglimento del cumulo per la verifica della già intervenuta espiazione di quest'ultima, tradottasi, per la concorrenza con la pena perpetua, in applicazione dell'isolamento diurno che sia stato interamente eseguito, si deve avere riferimento alla pena temporanea originariamente inflitta, ridotta della metà. (Fattispecie relativa a istanza per la concessione di permesso premio). V. sez. I, 20 giugno 2007 n. 34574, non massimata.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 22 CORTE COST., Cod. Pen. art. 23 CORTE COST., Cod. Pen. art. 70, Cod. Pen. art. 72 CORTE COST., Cod. Pen. art. 73 CORTE COST., Cod. Pen. art. 78, Cod. Pen. art. 184, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 30 ter CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)