Sez. 1, Sentenza n. 6233 del 23/06/1998 (Rv. 516699 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA IRREPERIBILE | Espletamento della procedura ex art. 140 cod. proc. civ. - Conseguenze - Presunzione di conoscenza dell'atto da parte del destinatario - Prova contraria - Ammissibilità - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA IRREPERIBILE
In tema di notificazione a persona irreperibile, l'espletamento della procedura di cui all'art. 140 cod. proc. civ. comporta una presunzione semplice di validità ed efficacia dell'atto, fondata sulla relata dell'Ufficiale giudiziario, superabile con qualsiasi mezzo di prova, tanto con riferimento alla circostanza della effettiva ubicazione della residenza del destinatario nel luogo di notifica, quanto a quella della effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario (nell'affermare tale principio, la S.C. ha ritenuto efficacemente superata la presunzione di conoscenza "de qua" a seguito della esibizione, da parte del destinatario irreperibile, di una certificazione dell'amministrazione postale attestante che il competente ufficio, non avendo mai ricevuto la raccomandata con il relativo avviso di ricevimento, non aveva mai provveduto alla sua spedizione).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)