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Sez. 3, Sentenza n. 11679 del 04/11/1991 (Rv. 474491 - 01)

Procedimento civile - Notificazione - A persona irreperibile | Omessa spedizione al destinatario dell'atto della raccomandata con avviso di ricevimento - Conseguenze - Nullità della notificazione - Configurabilità - Sanatoria - Ammissibilità - Condizioni - Decorrenza.
Stato
decisa il 1991-11-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/474491-01

Procedimento civile - Notificazione - A persona irreperibile

Nell'ipotesi prevista dall'art. 140 cod. proc. civ. il perfezionamento della notificazione richiede il compimento di tutti gli adempimenti essenziali della fattispecie: deposito dell'atto nella casa comunale, affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione, spedizione al destinatario dell'atto della raccomandata con avviso di ricevimento, con la conseguenza che la mancanza della suddetta spedizione comporta non la inesistenza della notificazione, che presuppone la mancanza di tutti i detti adempimenti, bensì la sua nullità, suscettibile di sanatoria nel caso di costituzione della parte in giudizio a norma dell'art. 156 cod. proc. civ., per raggiungimento dello scopo dell'atto, con decorrenza degli effetti giuridici dal giorno in cui risulti che il destinatario abbia avuto effettiva conoscenza dell'atto notificato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)