Sez. 5, Sentenza n. 4859 del 21/02/1984 Ud. (dep. 28/05/1984) Rv. 164461 - 01
PENA - IN GENERE - PENE DETENTIVE - SOSTITUZIONE DELLA PENA DETENTIVA - OMESSA RICHIESTA DA PARTE DELLO IMPUTATO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA MANCATA SOSTITUZIONE - ESCLUSIONE.*
PENA - IN GENERE - PENE DETENTIVE - SOSTITUZIONE DELLA PENA DETENTIVA - OMESSA RICHIESTA DA PARTE DELLO IMPUTATO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA MANCATA SOSTITUZIONE - ESCLUSIONE.*
Nel caso di omessa esplicita richiesta della sostituzione della pena detentiva da parte dell'imputato, il giudice non è tenuto a motivare se, in base agli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., non ritiene di disporre la sostituzione, come si desume dalla norma contenuta nell'ultimo comma dell'art. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689, che impone l'Obbligo della specifica indicazione dei motivi in relazione alla scelta del tipo di pena erogata e quindi soltanto nell'opposto caso di applicazione della sanzione sostitutiva.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 58
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)