Sez. 4, Sentenza n. 9382 del 05/06/1986 Ud. (dep. 15/09/1986) Rv. 173732 - 01
PENA - APPLICAZIONE - IN GENERE - SANZIONE SOSTITUTIVA - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - INDIVIDUAZIONE IN CASO DI CONCESSIONE O DI DINIEGO.*
PENA - APPLICAZIONE - IN GENERE - SANZIONE SOSTITUTIVA - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - INDIVIDUAZIONE IN CASO DI CONCESSIONE O DI DINIEGO.*
In tema di sostituzione ex officio, ai sensi dell'art. 53 legge 24 novembre 1981 n. 689, della pena detentiva, il giudice - che si avvale di facoltà eminentemente discrezionale attinente alla applicazione della sanzione più opportuna in forza dei poteri attribuitigli dall'art. 53 citato - non è tenuto a motivare se, in base agli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen., non ritiene di disporre la sostituzione non esplicitamente richiesta. Invero, come si desume dalla stessa legge 24 novembre 1981 n. 689, all'art. 58 ultimo comma, l'Obbligo della specifica indicazione dei motivi è prescritto nel solo caso in cui, in base agli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen., il giudice si avvalga del potere discrezionale di applicare la pena sostitutiva (al fine di dare conto della scelta da lui operata del tipo di pena erogata, tra i vari tipi previsti dalla legge) e non anche nell'ipotesi in cui il giudice non ritenga di disporre la sostituzione. (Conf mass n 164461; (Conf mass n 170281).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 58
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)