Sez. 5 - , Ordinanza n. 32742 del 07/11/2022 (Rv. 666428 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IMU | Esenzione ex art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992 - Immobile ad uso misto - Applicazione alla porzione destinata ad attività di culto - Condizioni - Fattispecie.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IMU
In tema di IMU, l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992, in caso di immobile ad uso misto (nella specie, adibito in parte ad attività di culto ed in parte ad attività commerciale di casa per ferie) si applica proporzionalmente alla porzione destinata ad attività non commerciale, anche laddove non sia possibile procedere ad una sua autonoma identificazione catastale, purché vi sia una specifica indicazione del contribuente nella apposita dichiarazione.
Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 7 com. 1 lett. I CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)